SentenzaImportante sentenza del Consiglio di Stato, n.952/2017 pubblicata il 01/03/2017, nella quale i giudici affermano che le competenze professionali dei Dottori Agronomi e Forestali sono, a differenza di quelle degli Avvocati, totalmente prive di esclusività.

Più precisamente i giudici sentenziano: "In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali [...] meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976 (ndr: legge professionale dei Dottori Agronomi e Forestali), non risultano attribuite, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali.

L'art. 2 della legge n. 3 del 1976, oggetto di disamina, non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d'altro canto, difficilmente poteva ipotizzarsi, attesa l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione, che vanno alla direzione, gestione delle imprese agrarie, alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori relative alle costruzioni rurali, alle operazioni dell'estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico.

Così, ancora a titolo esemplificativo, è la giurisprudenza a porre in evidenza che appartiene ad entrambe le categorie dei periti agrari e dei dottori agronomi o forestali la cura di boschi o foreste, rinvenendo il discrimine tra le competenze degli uni e degli altri, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalla finalità degli interventi stessi (così Cons. Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3816). Analogamente, emergono interferenze con le competenze professionali di architetti ed ingegneri (art. 51 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537), come pure degli agrotecnici (art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251)".